I consiglieri regionali Aurelio Chizzoniti, Nicola Adamo, Pietro Amato, Giuseppe Bova, Antonino De Gaetano, Emilio De Masi, Pietro Giamborino, Giuseppe Giordano, Damiano Guagliardi, Carlo Guccione, Agazio Loiero, Mario Maiolo, Demetrio NaccariCarlizzi, Antonio Scalzo, Francesco Sulla, Domenico Talarico e Pasquale Tripodi chiedono l’inserimento al primo punto all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare “dell’istituzione di una Commissione d’inchiesta volta ad accertare i criteri attraverso i quali sono stati individuati i budget assegnati alle strutture convenzionate con la Regione Calabria”.
La richiesta, indirizzata al presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico in base dell’articolo 35 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nasce “dall’esigenza ineludibile di accertare ed acquisire qualsivoglia elemento di valutazione, stabilendo, altresì, la consistenza numerica del quorum strutturale della stessa”.
I diciassette consiglieri ricordano “le specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli Enti ed Aziende dalla stessa dipendenti proprie della Commissione Speciale di Vigilanza e Controllo che riferisce al Consiglio con apposite relazione semestrali e che ha già affrontato la problematica connessa ai ‘Criteri e percorsi per la definizione dei budget 2012/2013’ per la specialistica ambulatoriale e di laboratorio, disponendo l’audizione del Sub Commissario Generale Pezzi ed audendo diversi rappresentanti di categoria.Il Sub Commissario ha prima eluso l’invito a partecipare ai lavori della Commissione adducendo contestuali impegni istituzionali, disertando i lavori della successiva seduta ed eccependo l’incompetenza della Commissione ratione materia essendo Egli proiezione periferica del Potere Sovrano Centrale”.
“Non vi è dubbio che nell’iter procedimentale volto alla quantificazione dei budget de quibusagitur, siano coinvolte anche le Aziende Sanitarie Territoriali, per come afferma lo stesso Pezzi, quando declina qualsivoglia responsabilità sostenendo che sono proprio le Aziende a proporre i budget, rispetto ali quali evidentemente il Sub Commissario, e non solo, si pone come notaio rogante fideistico ed acritico delle stesse. Anche su questo versante- fanno presente- risulta acclarata la competenza della Commissione di Vigilanza atteso che trattasi di atti ‘di programmazione economico – sociale della Regione e degli Enti ed Aziende dalla stessa dipendenti’ e che la Commissione intendeva semplicemente ascoltare anche l’altra campana rispetto a quella degli imprenditori di settore che sono insorti attraverso l’applicazione dei criteri fin qui seguiti basati esclusivamente sulla spesa storica pregressa”.
Proseguono i firmatari: “L’Autorità dei Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota prot. 0017357 del 28/02/2013, rimessa alla Regione Calabria, ha segnalato come ‘l’utilizzo di tale criterio è idoneo a sollevare criticità di natura concorrenziale,in quanto, attribuendo a ciascuna struttura privata accreditata, sostanzialmente lo stesso budget dell’esercizio precedente, cristallizza di fatto la posizione degli operatori preesistenti sul mercato e non consente un adeguato sviluppo delle strutture maggiormente efficienti’. Sostenendo, altresì che ‘queste, infatti, non si trovano nella condizione di poter far valere ai fini della copertura della spesa, i migliori risultati raggiunti sia in termini di contenimento dei costi che di soddisfacimento della domanda’ e che ‘l’allocazione del budget sulla base della spessa storica, ostacola l’accesso sul mercato anche di nuovi soggetti imprenditoriali, che a parità di capacità tecnico professionali, vengono in tal modo, inevitabilmente pregiudicati”.
Proseguono ancora i consiglieri regionali: “Sempre secondo la vigilanza concorrenziale, ‘analoghe criticità connesse al criterio della spesa storica sono state rilevate anche in recenti pronunce dei Giudici Amministrativi, nelle quali è stato rilevato come il criterio de quo, oltre a non Garantire la razionalizzazione delle erogazioni delle prestazioni sanitarie sulla base dei bisogni rilevati a livello distrettuale, non risulti il più adeguato a rispondere alle esigenze dell’utenza ed a consentire nello stesso tempo lo sviluppo con pari opportunità di nuovi ed adeguati operatori. Inoltre, l’Autorità, attraverso il Suo Presidente Prof. Giovanni Pitruzzella, auspica che al fine di eliminare la dispersione concorrenziale evidenziata, il criterio della spesastorica, attualmente assunto per la ripartizione dei fondi alle strutture private accreditate,venga sostituito dall’adozione di criteri – quali ad esempio la dislocazione territoriale, le potenzialità di erogazione con riferimento alla dotazione tecnologica, le unità di personale qualificato, le modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie, la correttezza con l’utenza – ispirati al principio di non discriminazione, alla valorizzazione del livello di efficienza della singola struttura nonché al rispettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda”.
“Ebbene- proseguono i firmatari -, a fronte della chiarissima e propositiva posizione assunta dal Garante, la Regione Calabria, – rectius – le Aziende territoriali coordinate con il Commissario ad acta ed i vice dello Stesso, imperterrite, hanno ignorato le inequivocabili superiori indicazioni criteriali riproponendo gli stessi parametri che privilegiano la spesa storica e quindi reiterando un comportamento indubbiamente finalizzato ad alimentare tutte le gravi criticità e distorsioni concorrenziali sottolineate dal tempestivo intervento tutorio.Proprio a fronte di ciò, la Commissione ha tentato di contribuire a fare chiarezza nel supremo interesse della collettività calabrese, registrando una evidente attività ostruzionistica che quanto al Generale Pezzi parte da lontano, risalendo all’anno 2010”, affermano ancora i consiglieri regionali, ricordando “che ai titolari delle strutture sanitarie accreditate è stato imposto il diktat ‘firma o perdi tutto’, che in astratto sembra lambire anche il modello tecnico di cui all’art. 610 c. p e che il gran rifiuto del Generale preclude alla Commissione qualsivoglia livello di interlocuzione comparativa e chiarificatrice. Si tratta di materia estremamente delicata; e se per un verso si oppongono dinieghi a contribuire alla ricerca della verità, ostentando e rivendicando blasoni governativi, per altro si pontifica, senza contraddittorio, presso la redazione di organi di stampa regionali, a riprova dell’evidente strumentalità della posizione assunta”..